Buongiorno oggi cercheremo di far chiarezza sulla normativa in materia di sicurezza che regolano le prestazioni delle Ringhiere e Balaustre dei nostri balconi.
la normativa nazionale d.m del 14/01/2008 in vigore dal 01/07/2009 dice che le ringhiere devono avere una resistenza alla spinta al metro lineare di 2,0 kn/m e cioè 200kg al metro lineare ( condomini ,palazzi pubblici , uffici, scuole ,alberghi. E di 3,0 kn/m 300kg al metro lineare nei palazzetti sportivi ,sale da concerto,palestre, tribune libere,edifici per eventi pubblici. La vecchia normativa scaduta il 01/07/2009 prevedeva invece una resistenza alla spinta di 100kg/m. L’altezza tra il parapetto e il corrimano non deve essere superiore di 10 cm , non deve essere attraversabile da una sfera di diametro 10. La norma prevede anche la prova del pendolo che consiste nel lanciare da una determinata altezza un peso contro la ringhiera : resistenza rispetto all’impatto da corpo molle .
Il parapetto deve avere un’altezza minima di 100 cm come da disposizione contenute nel D.M. 236/89 tale altezza viene in alcune province regolate dal A.s.l. E portate a 110 cm.
Nel mio condominio stiamo sostituendo le ringhiere dei balconi, ho notato che non stanno fissando le estremità alle pareti della facciata, ma solo fissati con saldatura ai monconi che hanno lasciato della vecchia ringhiera. È normale tutto questo ? Il direttore dei lavori dice che i fissaggi alla base dei balconi sono sufficienti e che non è necessario fissare i laterali del balcone alla parete.Grazie per un commento tecnico.
Per capire se sia sufficiente o meno non basta dirlo a parole .Serve avere da parte di un ingegnere uno studio con relativa relazione che ne attesta la giusta applicazione della nuova ringhiera su un sistema già esistente.